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LTPG e Registro per la trasparenza: cosa cambia per le imprese svizzere dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore LTPG e LRD riveduta. Le imprese soggette dovranno identificare, verificare e annunciare gli aventi economicamente diritto. Prepararsi prima significa arrivare pronti al nuovo obbligo.

di Team Fidav 10 agosto 2026 10 min di lettura
Cover articolo: LTPG e Registro per la trasparenza: cosa cambia per le imprese svizzere dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) e la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Per le imprese soggette, il nuovo quadro introduce obblighi di identificazione, verifica e comunicazione degli aventi economicamente diritto. Prepararsi per tempo permette di trasformare i nuovi adempimenti in un processo ordinato e gestibile.

Per molte imprese la struttura proprietaria sembra, almeno a prima vista, una questione semplice; ci sono i soci, gli azionisti, il consiglio di amministrazione e le persone che rappresentano la società.

Le informazioni principali sono già presenti nei documenti societari e, in molti casi, anche nel Registro di commercio.

Dal 1° ottobre 2026, tuttavia, per numerose società svizzere questo quadro dovrà essere completato.

Con l’entrata in vigore della nuova Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG), la Svizzera introdurrà infatti un Registro per la trasparenza, nel quale saranno raccolte le informazioni relative alle persone fisiche che controllano effettivamente le imprese soggette alla legge; il registro sarà tenuto dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) e non sarà pubblico.

Il suo obiettivo è rafforzare la trasparenza delle strutture societarie e rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità finanziaria.

Nella pratica, però, per l’imprenditore la domanda più importante è un’altra: chi controlla realmente la mia società e sono oggi in grado di dimostrarlo?

Non basta sapere chi è il socio

Il concetto centrale della nuova normativa è quello di avente economicamente diritto.

In termini semplici, si tratta della persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’impresa oppure ne è beneficiaria economica secondo i criteri previsti dalla legge.

Quando una società appartiene direttamente a una o più persone fisiche, l’identificazione può essere relativamente semplice.

La situazione cambia quando nella struttura sono presenti altre società, holding, partecipazioni indirette oppure accordi che attribuiscono a una persona un’influenza determinante sulle decisioni.

In questi casi non è sufficiente fermarsi al primo livello della struttura proprietaria; occorre ricostruire la catena di proprietà e controllo fino alle persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo.

Tra i criteri previsti dalla normativa assume particolare rilievo la detenzione, direttamente o indirettamente, di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto; il controllo può tuttavia derivare anche da altri meccanismi, compresi determinati accordi o altre forme di influenza.

È proprio qui che il nuovo obbligo può diventare più impegnativo per alcune PMI.

Non tanto per comunicare un nome, quanto per ricostruire correttamente la realtà della proprietà e del controllo e poterla documentare.

Registro di commercio e Registro per la trasparenza: due funzioni diverse

Una domanda che molti imprenditori potrebbero porsi è:

“Se i miei soci e i miei amministratori sono già iscritti nel Registro di commercio, perché serve un altro registro?”

Perché i due strumenti hanno funzioni diverse.

Il Registro di commercio documenta gli elementi giuridicamente rilevanti della società, tra cui la forma giuridica, il capitale, gli organi e i poteri di rappresentanza.

Il Registro per la trasparenza ha, invece, una finalità specifica: raccogliere e rendere disponibili alle autorità e agli altri soggetti autorizzati dalla legge le informazioni relative alle persone fisiche che controllano effettivamente le strutture societarie soggette alla LTPG.

I due sistemi non sono tuttavia completamente separati; il Registro di commercio può infatti svolgere un ruolo anche nell’ambito delle procedure previste dalla nuova disciplina e, in determinate situazioni, le informazioni già disponibili possono essere utilizzate per semplificare l’adempimento; la differenza diventa particolarmente evidente quando una società è controllata da un’altra società: immaginiamo una PMI svizzera detenuta da una holding, a sua volta controllata da due persone fisiche, formalmente, il socio della PMI è la holding; sostanzialmente, però, dietro quella holding ci sono persone fisiche che esercitano il controllo.

È a quel livello che la nuova normativa vuole arrivare.

Quali imprese saranno interessate?

Il campo di applicazione della LTPG è ampio, ma non tutte le imprese svizzere sono soggette al nuovo obbligo.

Tra le principali forme giuridiche interessate troviamo: società anonime (SA); società a responsabilità limitata (Sagl); società cooperative; società in accomandita per azioni; società d’investimento a capitale variabile (SICAV); società d’investimento a capitale fisso (SICAF) e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

Sono, inoltre, previste specifiche disposizioni per determinate persone giuridiche di diritto estero, ad esempio quando dispongono di una succursale iscritta in Svizzera, hanno l’amministrazione effettiva nel Paese oppure sono proprietarie di determinati fondi in Svizzera.

Sono, invece, escluse alcune categorie, tra cui le imprese individuali e altre società di persone, nonché determinate società quotate e le filiali controllate in misura prevalente da società quotate. Sono, ancora, previste esclusioni per determinate strutture previdenziali e per persone giuridiche detenute in misura almeno pari al 75% da uno o più enti pubblici.

Per una PMI, quindi, la prima verifica da effettuare non è ancora la registrazione: è capire se la propria società rientra nel campo di applicazione della LTPG.

Il Registro per la trasparenza non sarà pubblico

Su questo punto è importante fare chiarezza.

Il nuovo Registro per la trasparenza non sarà un registro pubblico consultabile liberamente da chiunque.

L’accesso sarà riservato alle autorità previste dalla legge e, nell’ambito dei rispettivi compiti, alle persone assoggettate alla normativa antiriciclaggio.

L’obiettivo non è quindi pubblicare la struttura proprietaria delle PMI svizzere.

È permettere alle autorità competenti di individuare in modo rapido e affidabile le persone fisiche che si trovano effettivamente dietro una struttura societaria.

Questa distinzione è importante anche per comprendere la natura della nuova disciplina.

Si tratta di un sistema di trasparenza nei confronti delle autorità e dei soggetti che la legge autorizza ad accedere alle informazioni.

L’obbligo non finisce con il primo annuncio

Uno degli aspetti più importanti della nuova normativa è che non si tratta di un adempimento da svolgere una sola volta; le imprese soggette devono:

identificare → verificare → documentare → annunciare i propri aventi economicamente diritto e devono garantire che le informazioni rimangano corrette e aggiornate.

Per ciascun avente economicamente diritto devono essere comunicate le informazioni previste dalla legge, tra cui nome, data di nascita, cittadinanza, domicilio e natura ed estensione del controllo esercitato.

Questo significa che un cambiamento nella struttura proprietaria non dovrebbe essere considerato soltanto come una modifica societaria, può diventare anche un’informazione che deve essere aggiornata nel sistema di trasparenza.

La logica è quindi quella di una informazione da mantenere nel tempo, non di una fotografia scattata una sola volta.

Chi effettua l’annuncio?

Anche sotto questo profilo è utile distinguere la responsabilità dall’esecuzione materiale dell’adempimento.

L’annuncio viene effettuato dal membro superiore dell’organo direttivo dell’impresa.

Il compito può tuttavia essere delegato a una persona all’interno dell’azienda oppure a un terzo, che viene formalmente autorizzato a effettuare gli annunci e assume il ruolo di persona di contatto nei confronti dell’autorità.

La possibilità di delegare l’esecuzione materiale dell’annuncio non elimina comunque la responsabilità dell’impresa e dell’organo competente per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge.

Per una PMI questo significa che l’adempimento può essere integrato nella gestione amministrativa ordinaria, anche con il supporto della propria fiduciaria.

L’imprenditore non deve necessariamente occuparsene personalmente, ma deve assicurarsi che il processo sia correttamente organizzato e che le informazioni utilizzate siano complete, documentate e aggiornate.

Per le strutture semplici sono previste procedure semplificate

Non tutte le imprese dovranno affrontare lo stesso livello di complessità, la normativa prevede infatti procedure semplificate in determinate situazioni.

Per una Sagl, ad esempio, è possibile ricorrere a una procedura semplificata quando tutti i soci sono persone fisiche e le persone da annunciare coincidono con i soci che detengono almeno il 25% del capitale, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Una procedura semplificata è prevista anche per determinate SA con un unico azionista persona fisica, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, tra cui la coincidenza tra azionista, avente economicamente diritto e membro dell’organo amministrativo previsto dalla procedura.

Il quadro diventa invece più articolato quando sono presenti: holding; partecipazioni indirette; società estere; più livelli di controllo; accordi tra soci; più aventi economicamente diritto e strutture proprietarie non immediatamente riconducibili a una singola persona fisica.

In questi casi la ricostruzione della catena proprietaria merita particolare attenzione.

Dal 1° ottobre cambia il quadro, ma non c’è una sola “scadenza per tutti”

Un aspetto che merita attenzione è quello dei termini.

La LTPG entrerà in vigore il 1° ottobre 2026, per gli enti giuridici già esistenti sono previste disposizioni transitorie che fanno decorrere da tale data i termini entro i quali adempiere agli obblighi di annuncio; per questo motivo sarebbe riduttivo presentare il 1° ottobre come una semplice “scadenza per tutti”.

Il 1° ottobre è soprattutto la data a partire dalla quale il nuovo regime diventa applicabile e dalla quale iniziano a decorrere i termini previsti dalla disciplina transitoria.

Per le imprese significa che conviene arrivare a quella data avendo già chiarito la propria situazione proprietaria, raccolto la documentazione necessaria e individuato le persone fisiche che devono essere annunciate.

I termini concreti possono dipendere dalla situazione dell’impresa e dalla procedura applicabile; diventa, quindi, opportuno verificare per tempo l’adempimento specificamente richiesto alla propria società.

Aspettare l’ultimo momento rischia di trasformare un adempimento gestibile in un’attività urgente! Come prepararsi: prima la struttura, poi l’annuncio

La Confederazione ha predisposto strumenti e indicazioni per consentire alle imprese di prepararsi all’introduzione del nuovo sistema.

Gli annunci saranno effettuati tramite EasyGov, la piattaforma digitale utilizzata per il Registro per la trasparenza.

La preparazione, tuttavia, non dovrebbe iniziare dalla compilazione di un modulo, dovrebbe iniziare dalla documentazione societaria.

-      Chi sono oggi i soci effettivi?

-      Le partecipazioni corrispondono ancora alla situazione reale?

-      Esistono società interposte?

-      Ci sono accordi tra soci che influenzano il controllo?

-      La struttura della holding riflette ancora il modo in cui l’impresa viene effettivamente governata?

Sono domande utili indipendentemente dal nuovo registro.

Dal 2026, diventano anche parte integrante del nuovo sistema di trasparenza.

Per questo un approccio ordinato può essere sintetizzato in quattro passaggi:

1. Ricostruire la struttura proprietaria
Verificare partecipazioni dirette e indirette, società interposte, eventuali holding e accordi rilevanti.

*2. Identificare l’avente economicamente diritto*Individuare la persona o le persone fisiche che, secondo i criteri previsti dalla legge, esercitano il controllo.

*3. Verificare e documentare*Raccogliere la documentazione necessaria a dimostrare l’identità dell’avente economicamente diritto e la natura del controllo.

*4. Effettuare e mantenere aggiornato l’annuncio*Trasmettere le informazioni richieste e aggiornarle quando intervengono cambiamenti rilevanti.

È un’attività che può essere affrontata con relativa semplicità quando la struttura societaria è lineare; può richiedere invece più tempo quando l’impresa è cresciuta nel corso degli anni e la sua organizzazione è diventata più articolata.

Una fase pilota è già in corso

C’è un elemento particolarmente interessante per le imprese che vogliono muoversi in anticipo: la Confederazione ha avviato nel giugno 2026 un progetto pilota per testare il nuovo registro e i relativi processi digitali; dopo una prima fase riservata a un gruppo selezionato di imprese, dal 17 agosto al 30 settembre 2026 il progetto pilota sarà aperto a un numero più ampio di imprese che desiderano partecipare, entro il limite previsto dall’ordinanza.

Gli annunci vengono effettuati tramite EasyGov, la partecipazione è volontaria e gratuita e richiede il consenso delle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati.

La partecipazione al progetto pilota può rappresentare un’opportunità concreta per familiarizzare con la procedura prima dell’entrata in vigore della legge.

È inoltre importante sapere che, se il consenso alla partecipazione non viene revocato nei termini previsti, i dati inseriti durante il progetto pilota vengono trasferiti automaticamente nel Registro per la trasparenza.

È quindi un’opportunità utile, ma che va affrontata con la stessa attenzione che si riserverebbe all’adempimento definitivo.

LTPG e LRD: due riforme che entreranno in vigore insieme

Il 1° ottobre 2026 non entrerà in vigore soltanto la LTPG.

Nella stessa data entrerà in vigore anche la revisione della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD).

Le due riforme sono strettamente collegate all’obiettivo di rafforzare la trasparenza delle strutture societarie e il dispositivo svizzero di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e della criminalità finanziaria.

La revisione della LRD estende inoltre gli obblighi di diligenza a determinate attività di consulenza professionale considerate a rischio, in particolare in alcuni ambiti collegati a operazioni immobiliari e alla costituzione o strutturazione di persone giuridiche.

Questo non significa che ogni attività di consulenza o ogni fiduciaria diventi automaticamente soggetta alla LRD; l’assoggettamento dipende invece dalla natura concreta dell’attività svolta e dalle condizioni previste dalla normativa.

Per le imprese, il messaggio è importante: dal 1° ottobre 2026 la trasparenza della proprietà e del controllo assume un peso ancora maggiore anche nel rapporto con i professionisti e gli intermediari soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

Anche in Ticino la preparazione passa dalla corretta ricostruzione della struttura

La LTPG è una legge federale e si applica quindi in modo uniforme anche alle imprese con sede nel Cantone Ticino.

Per le imprese ticinesi, il Registro di commercio cantonale ha inoltre predisposto indicazioni operative relative ai nuovi obblighi; la dimensione locale non cambia quindi la sostanza della disciplina, ma rende particolarmente utile coordinare il nuovo adempimento con la documentazione societaria già gestita dall’impresa e con gli adempimenti ordinari nei confronti del Registro di commercio.

Per una PMI ticinese, può essere questo il momento opportuno per verificare se la situazione risultante dalla documentazione societaria corrisponde effettivamente alla situazione proprietaria e di controllo attuale.

Anche piccoli cambiamenti societari possono richiedere attenzione

Per una PMI può essere facile pensare che la questione riguardi soprattutto grandi gruppi o strutture internazionali, non è necessariamente così; anche un’impresa familiare può trovarsi davanti a situazioni che meritano una verifica:

-      l’ingresso di un nuovo socio;

-      il trasferimento di quote tra familiari;

-      la costituzione di una holding;

-      una partecipazione detenuta attraverso un’altra società;

-      un accordo tra soci che modifica gli equilibri di controllo;

-      un cambiamento nella struttura di una società del gruppo.

Sono operazioni che fanno parte della vita normale di un’impresa.

Con il nuovo sistema diventa ancora più importante che queste modifiche siano accompagnate da una corretta gestione delle informazioni relative alla proprietà e al controllo; la trasparenza societaria entra così, progressivamente, nella gestione ordinaria dell’impresa.

Il vero valore è nella qualità delle informazioni

La nuova normativa introduce un ulteriore livello di responsabilità per le imprese, non basta trasmettere dei dati, occorre che quei dati siano corretti, completi, verificabili e aggiornati.

Il sistema si basa infatti sull’autodichiarazione: sono le imprese soggette che devono identificare, verificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto e garantire che le informazioni rimangano aggiornate.

La qualità del dato diventa parte integrante dell’adempimento ed è proprio per questo che la preparazione dovrebbe partire dalla documentazione societaria, non dal semplice inserimento di informazioni in una piattaforma.

-      Prima si chiarisce la struttura;

-      Poi si verifica chi esercita realmente il controllo;

-      Si documenta la situazione;

-      Infine, si effettua l’annuncio.

È un approccio più semplice e soprattutto più sicuro.

La fiduciaria può trasformare un nuovo obbligo in un processo ordinato

Quando entra in vigore una nuova normativa, la prima reazione dell’imprenditore è spesso:

“Cosa devo fare?”

Una buona consulenza dovrebbe aiutare a rispondere anche a una seconda domanda:

“Come posso organizzare questo adempimento in modo che non diventi un problema ogni volta che cambia qualcosa?”

È qui che il ruolo della fiduciaria può andare oltre la semplice gestione amministrativa.

Verificare la struttura societaria, ricostruire eventuali catene di controllo, identificare gli aventi economicamente diritto, raccogliere la documentazione e predisporre correttamente le informazioni sono attività che possono essere integrate nella gestione ordinaria dell’impresa.

La fiduciaria può inoltre aiutare a mantenere il processo aggiornato nel tempo, soprattutto quando intervengono modifiche nella compagine societaria o nella struttura di controllo.

È importante, nondimeno, distinguere il supporto professionale dalla responsabilità prevista dalla legge: la delega dell’esecuzione materiale dell’annuncio non elimina gli obblighi posti a carico dell’impresa e dell’organo competente.

L’obiettivo, quindi, non dovrebbe essere semplicemente “registrarsi” dovrebbe essere sapere sempre chi controlla realmente la società e disporre di una documentazione coerente con questa realtà.

Dal 1° ottobre cambia il quadro. Prepararsi prima è la scelta più semplice.

Il Registro per la trasparenza rappresenta una novità importante per il sistema societario svizzero; dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore la LTPG e la revisione della LRD. Per le imprese soggette, il nuovo quadro comporterà nuovi obblighi di identificazione, verifica, documentazione e annuncio degli aventi economicamente diritto, oltre all’obbligo di mantenere aggiornate le informazioni.

Non è però necessario aspettare l’entrata in vigore per iniziare a occuparsene: la struttura proprietaria può essere verificata oggi; la documentazione può essere raccolta oggi; le eventuali catene di controllo possono essere ricostruite oggi.

E, per le imprese interessate, la fase pilota offre già la possibilità di familiarizzare con il nuovo sistema prima dell’entrata in vigore della legge.

Il consiglio, quindi, è semplice: non aspettare che il nuovo obbligo diventi urgente**.**

Perché, come spesso accade nella gestione aziendale, il vero vantaggio non consiste nell’evitare un nuovo adempimento, consiste nell’affrontarlo quando c’è ancora tutto il tempo per farlo bene.

E in questo percorso la fiduciaria può diventare il punto di riferimento che trasforma una nuova esigenza normativa in un processo ordinato, semplice e gestibile nel tempo.

Approfondire la propria situazione

L’introduzione del Registro per la trasparenza rappresenta un nuovo adempimento, ma anche un’opportunità per verificare che la struttura proprietaria e la relativa documentazione siano aggiornate e coerenti con la realtà dell’impresa.

Fidav può affiancare l’imprenditore nella verifica degli obblighi applicabili, nella ricostruzione della struttura proprietaria, nell’identificazione degli aventi economicamente diritto e nella predisposizione delle informazioni necessarie, contribuendo a integrare il nuovo adempimento nella gestione ordinaria della società.

Per maggiori informazioni o per valutare la situazione della propria impresa, è possibile contattarci all’indirizzo info@fidav.ch.

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