A partire dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore una modifica significativa alla Legge federale sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA), precisamente all’articolo 21 capoverso 2 numero 31. Questa modifica introduce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio, sia svizzere che estere, nonché per i servizi connessi forniti direttamente dalle agenzie stesse RU 2024 438 – Legge federale concernente l’impos… | Fedlex
L’obiettivo principale di questa misura è semplificare il trattamento fiscale delle agenzie di viaggio, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la competitività del settore turistico svizzero. Con l’esenzione dall’IVA, le agenzie non dovranno più distinguere tra prestazioni imponibili ed esenti, semplificando la contabilità e la dichiarazione fiscale.
È importante sottolineare che l’esenzione si applica alle prestazioni di viaggio rivendute, ovvero quando l’agenzia agisce in nome proprio e utilizza forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero. Se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio concernente le prestazioni all’estero.
Questa modifica legislativa rappresenta un passo importante verso la semplificazione fiscale per le agenzie di viaggio e contribuisce a rendere la Svizzera una destinazione più competitiva nel panorama turistico internazionale.
Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo della legge, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC): Estv.