Fidav SA

Fiscalità dei frontalieri nel 2023

Luglio 14, 2022

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Nel 2023, gli accordi per i frontalieri, ossia coloro che appartengono alla categoria di lavoratori che risiede in un comune di frontiera, cambiano.

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Il nuovo accordo si applica alle persone fisiche che hanno lo statuto fiscale di lavoratori frontalieri, ossia a quella categoria di lavoratori che risiede in un Comune di frontiera, che dista 20 km al massimo dal confine tra i due Stati.

Il nuovo accordo legifera circa l’imposizione del reddito del lavoro tra lo Stato in cui il frontaliere esercita la sua attività professionale e lo Stato in cui risiede. In particolare, i lavoratori frontalieri pagheranno in Svizzera un’imposta alla fonte calcolata nella misura dell’80% e dovranno poi dichiarare l’intero reddito da lavoro in Italia con deduzione degli oneri sociali trattenuti in busta paga e detrazione dell’imposta alla fonte pagata in Svizzera. I Comuni della fascia di frontiera continueranno a ricevere i ristorni dalla Svizzera fino al 31 dicembre 2033.

I due Stati hanno inoltre fissato il metodo di imposizione alla fonte quale unico e definitivo sistema di riscossione delle imposte. Di conseguenza, per i frontalieri non sarà più possibile richiedere la tassazione ordinaria prevista per i “quasi residenti”. Questo è il caso di quei soggetti che non conseguono un reddito significativo nel loro Stato di residenza e ricavano la parte essenziale dei loro redditi imponibili (oltre il 90%) nello Stato in cui esercitano l’attività lavorativa.

Vi è però una norma transitoria e speciale, applicabile ai soli lavoratori frontalieri italiani, residenti nella zona di frontiera che, alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, saranno professionalmente attivi in Ticino, Grigioni o Vallese o vi abbiano lavorato tra il dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore (i cosidetti frontalieri “attuali”). In tal caso e solo per tale categoria di frontalieri, i redditi del lavoro conseguiti saranno imponibili esclusivamente in Svizzera. L’accordo istituisce, quindi, un “doppio binario”: vi è la categoria dei “nuovi” frontalieri, ai quali si applicano le regole esposte in precedenza, e la categoria degli “attuali” o “vecchi” frontalieri. Il regime transitorio mantiene quindi le regole dell’accordo del 1974, ossia la tassazione esclusiva nello Stato del luogo di lavoro con ristorno (del 40%) delle imposte incassate alla fonte sino alla fine dell’anno 2033 da parte dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese. Dopo questa data non verranno più riversati i ristorni ai Comuni italiani di confine e, allo stesso tempo, il reddito conseguito del lavoratore frontaliere continuerà ad essere imposto esclusivamente in Svizzera.

Inoltre, l’accordo introduce una forma di scambio automatico di informazioni tra i due Stati previsto per la categoria dei “nuovi” frontalieri. Sono invece esclusi dallo scambio di informazioni i “vecchi” frontalieri, il cui reddito resterà imponibile esclusivamente in Svizzera alla fonte.

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